Ricetta culinaria oggetto di Diritto d’Autore – La storica sentenza Mock Trial

La Corte ha ritenuto innanzitutto che al piatto del Maestro Gualtiero Marchesi, denominato “Riso, Oro e Zafferano”, possa essere riconosciuta:

1. la validità della registrazione come marchio di forma non trattandosi di una forma imposta dalla natura del prodotto, non trattandosi di una forma che dà valore sostanziale al prodotto stesso e non essendo certo una forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Oltre ad essere tutelabile come marchio di forma, il prodotto è altresì tutelabile in forza della capacità distintiva che ha acquistato, com’è stato dimostrato dai testi assunti nel corso del procedimento, anche dalle dichiarazioni assunte dai consumatori medi, e si deve poi prendere atto di un prodotto molto pubblicizzato – su libri, su riviste – in Italia, in Europa e in tutto il mondo e anche nel mondo più allargato, non solo del mondo riservato agli addetti alla ristorazione e al mondo della cucina.

2. Riconoscimento della tutela del diritto d’autore come opera del design ai sensi dell’art. 2 n.10 della Legge sul Diritto d’Autore e questo perché è dotato di creatività e di valore artistico. Si ritiene di attribuire il cumulo delle tutele, in questo caso con la tutela come marchio perché il prodotto della creazione del Maestro Marchesi lo merita, sia sotto il profilo della creatività che sotto il profilo del valore artistico.

3. Inoltre, la fattispecie esaminata dalla Corte individua sicuramente una responsabilità per contraffazione da parte dello chef G.R. con il suo piatto “Risotto Oro e Zafferano Omaggio a Gualtiero Marchesi”. Questo comportamento, oltre ad essere in concorrenza dei diritti nelle sue articolazioni che ho fino ad ora indicato, è anche responsabile di atti di concorrenza sleale per imitazione servile, per fattispecie denigratoria ma anche per la violazione dei principi della correttezza professionale e ciò perché imputa ad un prodotto la cui italianità è assolutamente riconosciuta in tutto il mondo anche il vizio di essere conformato con un prodotto che non ha nazionalità nel nostro paese. Inoltre, sussiste la violazione di legge e la possibilità idi configurare la concorrenza sleale nel rapporto di concorrenza tra le parti in causa. La violazione di legge si configura per la violazione della Legge n. 325 del 1958 che disciplina il commercio interno del riso, posto che il riso utilizzato per il prodotto in contraffazione ha una percentuale di rottura maggiore al 5% consentito dalla legge ed ha un contenuto di grani rossi in una percentuale maggiore di quella consentita dalla legge.

4. La Corte ha quindi anche ritenuto che posto che si potrebbe delineare una frode in commercio o altro reato di competenza del Giudice Penale sia opportuno e anzi necessario rimettere gli atti alla Procura della Repubblica.

Sentenza – Mock Trial, 13 novembre 2015